Manifesto degli eguali.
Manifesto degli eguali. Ispirato da Babeuf e redatto da Sylvain Maréchal per la cospirazione babuvista del 1796, fu il primo documento politico del socialismo rivoluzionario ed egalitario. Nel paragrafo iniziale, affermava solennemente il diritto all'eguaglianza, avendo la natura dato a ciascuno un eguale diritto al godimento di tutti i beni. Su questa base, Babeuf e i suoi seguaci pensavano di espropriare, senza indugi, ogni proprietà appartenente ai "nemici del popolo" e, contemporaneamente, di abolire ogni diritto di successione, in modo che la proprietà rimasta ancora in mani private, passasse nel giro di una sola generazione alla collettività. La Francia avrebbe dovuto essere divisa in nuove circoscrizioni amministrative e in esse i beni, divenuti di proprietà comune, sarebbero stati amministrati socialmente da funzionari, eletti dal popolo, che avrebbero ricevuto gli stessi salari degli operai. Il Manifesto affermava inoltre l'obbligo universale al lavoro, il diritto all'istruzione e la necessità di abolire sia la ricchezza che la miseria nell'interesse della felicità umana. Fallita la congiura di Babeuf, il socialismo egualitario scomparve dalla scena politica europea come movimento politico rivoluzionario e ricomparve solo dopo la Rivoluzione liberale del 1830. (detto Gracco). Rivoluzionario francese. Agrimensore a Noyon e funzionario catastale a Roye, allo scoppio della rivoluzione si dedicò alla politica. Già in precedenza, nel 1787, si era recato a Parigi per sottoporre al governo un piano di riforma fiscale, esito di suoi studi anche in materia catastale. Di questi suoi lavori resta testimonianza nell'opuscolo Le cadastre perpetuel, pubblicato nel 1789. Nei primi anni della rivoluzione ricoprì piccoli incarichi sia a Parigi sia in Piccardia, dove animava un giornale, il "Correspondant Picard". Egli riteneva la costituzione del 1791 solo il primo passo per costruire un nuovo ordine sociale basato sulla completa eguaglianza fra gli uomini. Nel 1792 fu eletto nel Consiglio Generale della Somme e divenne anche amministratore del distretto di Montdidier. Dopo il 9 Termidoro si trasferì nuovamente a Parigi dove iniziò un'intensa attività pubblicistica sul giornale "Le tribune du peuple", su cui si firmava con lo pseudonimo di Gracco B. Inizialmente vicino ai sanculotti, le sue teorie in sostanza erano di natura comunistica e reclamavano la soppressione della proprietà privata, la collettivizzazione delle terre, la piena applicazione della Dichiarazione dei Diritti del 1793 per realizzare quella che lui chiamava la "Repubblica degli Eguali". Influenzato in parte da Rousseau aveva infatti sviluppato l'idea che la libertà politica è un rimedio artificiale se non c'è l'uguaglianza economica, affermando per primo l'importanza fondamentale della lotta di classe come momento decisivo per la realizzazione di una democrazia illuminata. Poiché aveva criticato i nuovi privilegi che la politica del Termidoro aveva creato, fu arrestato e in carcere conobbe Buonarroti e Germain. Fu con questi ultimi che, insieme a Darthé e altri, una volta liberato, fondò nel 1796 un'organizzazione segreta chiamata la Società degli Eguali. Suo scopo era quello di abbattere il Direttorio e instaurare un nuovo regime repubblicano, basato sulla parità economico-sociale dei suoi cittadini. Ci fu una vasta azione di propaganda, soprattutto fra i ceti popolari e l'esercito, che culminò nell'organizzazione della cosiddetta Congiura degli Eguali (Saint-Quentin 1760 - Vendôme 1797). • St. - Cospirazione di B. o Congiura degli Eguali: fu questo l'ultimo episodio, l'ultima battaglia in nome dell'ideale rivoluzionario di uguaglianza, combattuto con l'intento di fondare una nuova repubblica che realizzasse un'eguaglianza non più puramente politica o giuridica, ma sociale. Nell'ottobre del 1795 si era costituito a Parigi un circolo politico, la Società del Panthéon, che intendeva opporsi alla nuova costituzione varata dal Direttorio, che avrebbe legittimato l'egemonia della borghesia dei nuovi ricchi. Il gruppo attrasse molti ex giacobini, che condividevano le idee diffuse da "Le Tribun du peuple", il giornale diretto da B. Mentre i dirigenti del circolo erano ancora incerti se limitarsi a svolgere un'attività di dibattito politico o impegnarsi anche in un'attività cospirativa, il Direttorio, nel febbraio 1796, ordinò la chiusura della sede e lo scioglimento della società. Capeggiati da B. e da S. Maréchal, gli egualitari reagirono alle misure repressive costituendo un comitato d'insurrezione, composto da sei membri, per preparare una rivolta (Direttorio clandestino). Oltre a B., comprendeva F. Buonarroti, S. Maréchal, P.A. Antonelle, De Bon, A. Darthé, F. Lepelleitier. I Babuvisti volevano abrogare la costituzione del 1795 per recuperare quella giacobina del 1793, approvata ma mai attuata. Proponevano, inoltre, di restituire al movimento rivoluzionario l'originaria purezza degli ideali e la sincerità dei propositi, così da giungere alla proclamazione di una Repubblica degli Eguali in cui un'organizzazione sociale, di tipo comunista, avrebbe colmato l'abisso che era venuto a crearsi tra le classi più povere e quelle ricche. Il piano rivoluzionario, che prevedeva che un certo numero di agitatori si infiltrassero nelle file della polizia, dell'esercito, dell'amministrazione pubblica, fu preparato con notevole precisione mentre venivano raccolte armi e munizioni. Si era stabilito che, a un determinato segnale, in ogni quartiere della capitale gli insorti entrassero in azione guidando la folla all'assalto degli edifici pubblici. Il Direttorio clandestino avrebbe assunto il potere conservandolo sino a quando fosse stato possibile indire elezioni democratiche per una nuova assemblea. Nel movimento si erano però infiltrate spie della polizia e il 10 maggio 1796, vigilia dell'insurrezione, tutti i capi furono tratti in arresto o costretti alla fuga. Il processo contro i congiurati si svolse davanti a un tribunale speciale e si protrasse per tre mesi, ma anziché sortire l'effetto di avvicinare la massa degli incerti a schierarsi col Direttorio, fornì ai Babuvisti una tribuna per proclamare i propri ideali. In particolare B. approfittò del processo per pronunciare un violento atto d'accusa contro il regime e l'ordine sociale da esso sostenuto. L'avvenimento avrebbe poi assunto il carattere di "mito" per i rivoluzionari del secolo successivo. Infatti, soprattutto grazie al lavoro propagandistico di F. Buonarroti e alla sua opera Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf (1828), la cospirazione babuvista assunse per i rivoluzionari europei i contorni di un'eroica leggenda repubblicana. Le tecniche insurrezionali e l'intera struttura di quella cospirazione vennero analizzate in ogni loro componente, perfezionate e imitate dalle società segrete dell'epoca della restaurazione e dai rivoluzionari del 1830 e 1848. Colui che redige, estensore, compilatore: r. di una relazione. ║ Chi lavora con continuità nel giornalismo o nell'editoria come autore e/o revisore di articoli e testi: r. di un giornale, di un'opera enciclopedica. Il r. si distingue dal collaboratore per la professionalità e la continuità del suo lavoro. ║ R. capo o caporedattore: chi dirige un ufficio di redazione. ║ R. pubblicitario o copywriter: autore di testi o slogan pubblicitari. Scrittore francese. Compiuti gli studi giuridici e divenuto avvocato, abbandonò la carriera forense per dedicarsi alla letteratura. Vice-bibliotecario della Bibliothèque Mazarine, nel 1784 fu costretto a rinunciare all'incarico, dopo aver formulato delle accuse ingiuriose nei confronti dei benefattori dell'istituzione. Quattro anni più tardi venne rinchiuso in prigione per aver pubblicato l'Almanacco della gente onesta, nel quale aveva sostituito ai nomi dei santi quelli di personaggi famosi. Ateo convinto, allo scoppio della Rivoluzione francese ne sostenne le idee anche sulle scene, con drammi quali L'ultimo giudizio dei re (1793), sul processo a Luigi XVI. Deve la sua notorietà, in particolare, a due opere: i Viaggi di Pitagora (1799) e il Dizionario degli atei antichi e moderni (1800) (Parigi 1750 - Montrouge 1803). Complotto contro un regime o un uomo politico. ║ Fig. - Cooperazione, concorso di persone, di energie o di eventi verso un fine comune. ● Dir. - C. politica: delitto contro la personalità dello Stato, consistente nell'accordo fra più persone per commettere un delitto contro la personalità, sia interna sia internazionale, dello Stato. Qualsiasi mezzo, soprattutto grafico, che provi l'esistenza di un fatto, l'esattezza o la verità di un'asserzione, ecc. è spesso sinonimo di atto, carta, scrittura, soprattutto in quanto mezzo rappresentativo di un fatto giuridico, passibile di replicata cognizione. ║ Attestato, rilasciato da una pubblica autorità, contenente gli elementi atti a identificare una persona. ║ Qualunque oggetto materiale che possa essere utilizzato a scopo di studio, di ricerca, di consultazione, sia nello stato originale, sia riprodotto. ║ D. storico: scritto, opera o qualsiasi altra testimonianza che illustri e faccia conoscere la storia politica, letteraria, artistica, le idee, il costume di un popolo. ║ D. umani: i casi immaginati dai narratori naturalisti con la pretesa di mostrare attraverso essi, quasi sperimentalmente, situazioni psicologiche e sociali degli uomini. ● Ant. - Insegnamento, ammaestramento. ● Dir. amm. - D. contabile: qualsiasi titolo o dichiarazione scritta relativa ad un fatto amministrativo da rilevare contabilmente in ogni tipo di azienda. ║ D. doganali: sono, nella marina mercantile, i d. occorrenti a ogni nave da commercio. ║ D. d'imbarco: espressione generica inserita nei contratti di compravendita. è spesso sostituita dalla dizione d. soliti oppure d. d'uso, per indicare l'obbligo del venditore di consegnare al compratore, direttamente o per mezzo d'una banca, i documenti ritenuti essenziali per il tipo di vendita. ║ D. contro accettazione (D/A): condizione di regolamento del prezzo inserita nei contratti di compravendita, con la quale si stabilisce l'obbligo del compratore di accettare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei d. rappresentativi della merce. ║ D. contro pagamento (D/P): condizione di regolamento del prezzo inserita nei contratti di compravendita, con la quale si stabilisce l'obbligo del compratore di pagare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei d. rappresentativi della merce. ● Inf. - Qualsiasi lavoro (lettera, relazione, immagine, foglio elettronico, data base, ecc.) creato con un programma applicativo e salvato su disco con un nome univoco. (dal greco politikós, che riguarda il cittadino). Detto di tutto ciò che è relativo al governo dello Stato o alla politica in genere. ║ Per estens. - Ciò che attiene all'organizzazione della vita pubblica o sociale e ai problemi e agli affari correlati, nonché all'attività di chi a essa si dedica. ║ Cinema p.: particolare filone cinematografico sviluppatosi sul finire degli anni Sessanta, in concomitanza con i fatti legati al Maggio francese del 1968. Più genericamente, l'espressione qualifica quel tipo di cinema teso a privilegiare gli aspetti p. della realtà, trasmettendone nel contempo i contenuti e i messaggi (per esempio, la filmografia dell'Unione Sovietica postrivoluzionaria). ║ Diritti p.: complesso delle facoltà riconosciute a ogni singolo cittadino, in base alle quali può eleggere ed essere eletto a rappresentante della comunità e ricoprire cariche pubbliche. ║ Dottrine p.: teorie riguardanti la natura e l'organizzazione degli Stati. Sono materia di insegnamento nelle facoltà di Scienze p. ║ Geografia p.: particolare sezione della geografia che si occupa delle condizioni e dell'organizzazione degli Stati, nonché delle popolazioni socialmente organizzate in essa residenti. ║ Prezzo p.: prezzo stabilito di autorità dallo Stato riguardo a determinati beni o servizi, al di fuori delle libere leggi di mercato. Che costituisce o attua una rivoluzione politica e sociale. ║ Che combatte per una rivoluzione. ║ Fig. - Che porta mutamenti radicali in qualsiasi ambito: una scoperta r. Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi. Guadagnare acquistando online. Uguaglianza. Condizione di cose o persone uguali tra loro completamente o in relazione a determinati aspetti: u. di peso. ║ Condizione per cui singole persone o gruppi umani vengono considerati sullo stesso piano nel campo dei diritti: nei Paesi civili vige l'u. dei cittadini davanti alla legge. ║ Uniformità, proprietà di cosa che si presenta piana, senza asperità: u. dei terreni. • Dir. internaz. - U. degli Stati: condizione degli Stati che, come membri della comunità internazionale, si pongono su un piano di parità e indipendenza reciproca ed esercitano la sovranità ciascuno nel proprio ambito. • Filos. - Il tema dell'u. assume grande rilievo nella storia della filosofia e del pensiero politico ed è stato affrontato spesso alla luce delle sperequazioni e delle disparità presenti nei diversi contesti sociali e politici. Nel mondo classico le voci più decise in favore dell'u. furono quella dei sofisti, che misero in discussione le discriminazioni proprie del mondo ellenico tra liberi e schiavi, Greci e barbari, e quella dello Stoicismo, che univa gli uomini in una visione cosmopolita, nel segno di una comune natura razionale. Fondamentale fu comunque il contributo del Cristianesimo, al di là delle concrete realizzazioni storiche: l'idea di un'u. di tutti gli uomini davanti a Dio, rispetto alla quale si stemperano le varie differenze, ha condizionato sensibilmente i successivi sviluppi della cultura occidentale, come dimostra anche la matrice cristiana di taluni pensatori utopistici dell'età moderna, quali Tommaso Moro. A partire dal Seicento il concetto di u. assunse una connotazione più strettamente politica; le teorie contrattualistiche di Th. Hobbes e J. Locke rimisero in discussione le tradizionali basi del potere monarchico; Locke, in particolare, legò l'u. naturale degli uomini al diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Tra i pensatori del Settecento spicca, sul tema dell'u., J.-J. Rousseau, che propose un nuovo tipo di società per riportare gli uomini alla loro u. naturale. Il concetto di u. venne posto in grande rilievo anche nelle Dichiarazioni d'indipendenza delle colonie inglesi d'America e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789). Al dibattito sull'u. contribuirono fortemente il pensiero socialista e quello marxista, al di là dei loro esiti storici, con una forte accentuazione sull'u. economica; quest'ultima è stata definita u. “reale”, in contrapposizione all'u. “formale”. La Costituzione italiana ha cercato di accogliere il principio dell'u. in tutti i suoi aspetti, in particolare nell'art. 3, dove, accanto all'affermazione della pari dignità sociale dei cittadini e della loro u. davanti alla legge, viene attribuito alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'u. dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. • Mat. - La relazione che interviene tra due o più espressioni algebriche che portano allo stesso risultato. ║ Nella geometria elementare, la relazione che intercorre tra due figure sovrapponibili con movimenti rigidi nel piano o nello spazio. Ciò che è buono in se stesso, cioè perfetto nella compiutezza del suo essere o nel suo valore morale, e quindi oggetto di desiderio, causa e fine dell'azione umana. ║ Il sommo b.: nel Cristianesimo, Dio. ║ Virtù intrinseca, qualità spirituale, azione buona. ║ Ciò che è utile, piacevole, conveniente: il b. della patria. ║ Affetto, amore. • Filos. - Il b. è il fine della volontà morale. Pertanto la determinazione del concetto di b. viene sostanzialmente a coincidere con quella del valore morale dell'attività umana. L'etica è oggettivamente orientata verso la scoperta di un b. in sé. Il messaggio evangelico porta a riconoscere il b. nella volontà buona (Kant). ║ Sommo b.: per i filosofi greci, il b. che è tale per se stesso, al quale tutti gli altri b. si subordinano come mezzi al fine, e costituisce quindi il fine ultimo della vita. Per Kant, un b. che soddisfi l'uomo intero, ragione e sensibilità, unendo la felicità alla virtù. • Rel. - Nella morale cattolica si definiscono come b. superflui quelli che devono essere erogati, secondo il precetto evangelico dell'elargizione, in rapporto alle condizioni di chi possiede e allo stato di necessità di colui al quale va fatta l'elargizione. • Sociol. - La sociologia cattolica esprime nel b. comune l'idea secondo la quale ragione ultima di tutta l'attività dello Stato, politica ed economica, deve mirare all'attuazione duratura delle condizioni necessarie ai cittadini per lo sviluppo della loro vita materiale, intellettuale e religiosa. Il b. comune è dunque il fine della società; è un b. universale, in quanto deve essere ripartito equamente fra tutti i membri della società; è un b. integrativo, nel senso che l'azione sociale si limita a supplire all'impotenza dei singoli e non va oltre; è un b. temporale, ma subordinato alla morale. • Econ. - B. economico: qualsiasi oggetto dotato di un prezzo positivo, atto a soddisfare un bisogno e disponibile in quantità limitata. Il requisito del prezzo positivo richiede che esista un mercato in cui l'oggetto è presente. In base alla concezione economica che individua nei prezzi relativi gli indicatori di scarsità delle merci, o delle risorse idonee a produrle, il requisito del prezzo positivo del b. si risolve nel presupposto che esso sia scarso, rispetto ai bisogni ai quali esso corrisponde. L'utilità, l'accessibilità e la limitazione dell'offerta in rapporto al fabbisogno sono quindi gli attributi che contraddistinguono i b. economici. Essi vengono di solito suddivisi in b. durevoli e fugaci, a seconda che possano prestare più servizi utili in modo permanente o esauriscano le loro proprietà nell'atto in cui prestano un solo servizio. Si distinguono inoltre in diretti e indiretti, a seconda che non richiedano trasformazione alcuna per esser atti a soddisfare i bisogni, o possano dar luogo alla produzione di b. diretti soltanto attraverso una o più trasformazioni e con il concorso di altri b. Si dicono complementari i b. che prestano il servizio di cui sono capaci solo se impiegati insieme. Si dicono surrogati i b. diretti o indiretti che, avendo proprietà analoghe, sono atti a soddisfare lo stesso bisogno. I b. alternativi possono essere impiegati in usi diversi, ma, se adibiti a uno scopo, non possono più servire all'altro. I b. a offerta congiunta o a costi congiunti risultano da uno stesso processo produttivo, per cui producendone uno si deve necessariamente produrre anche l'altro. I b. concorrenti tra loro nell'offerta si producono utilizzando gli stessi fattori di produzione, per cui aumentando la produzione dell'uno si deve ridurre quella dell'altro. • Dir. - Secondo la definizione del Codice Civile, la cosa che può formare oggetto di diritto. Il regime giuridico del b. varia in relazione alla natura del diritto del quale può essere oggetto. Fondamentale è la distinzione operata nell'ambito del diritto positivo, tra b. immobili e b. mobili. Dal punto di vista del senso comune, immobile è quel b. che per sua natura non può essere trasportato da un luogo a un altro senza che ne sia alterata la consistenza. Mobile è definito il b. che può essere trasportato da un luogo a un altro senza che ne sia alterata la consistenza. Le cose immobili hanno di solito un valore economico superiore, quindi in campo giuridico sono regolamentate in modo particolare da parte del legislatore. Esse infatti possono venire trasferite soltanto con atto scritto, sono soggette a trascrizione e si possono usucapire solo con il decorso di un lasso di tempo molto lungo. D'altro canto i b. mobili possono per loro natura circolare con notevole rapidità, senza forme particolari, si possono usucapire in minor tempo e il loro semplice possesso, accompagnato da titolo idoneo al trasferimento della proprietà e dalla buona fede, ne comporta l'acquisto in proprietà. Peraltro esiste una particolare categoria di b. mobili, i b. mobili registrati (automobili, navi e aereomobili), la cui circolazione non è libera in quanto essi sono soggetti a iscrizione nei pubblici registri. Chi segue una scuola, una dottrina, una corrente di pensiero: fu un s. dell'Esistenzialismo. (dal latino inimicus, der. di in- negativo e amicus: amico). Persona che prova ostilità verso qualcosa o qualcuno e agisce in modo da arrecare danno all'oggetto della sua avversione. ║ Chi appartiene al Paese e all'esercito con cui si è in guerra. ● Dir. internaz. - Stato n.: quello con il quale un altro Stato si trova in condizione di belligeranza. Le relazioni fra i due Stati sono rette dal diritto internazionale bellico, in base al quale le azioni violente compiute tra Stati n. vanno contenute nei limiti previsti dalle norme del diritto stesso, in particolare da quelle di diritto umanitario. Uno Stato diviene n. rispetto a un altro sia per effetto di una formale dichiarazione di guerra, sia come conseguenza dell'effettivo inizio di operazioni belliche. Lo Stato n. cessa di essere tale soltanto con l'entrata in vigore del trattato di pace. La rottura delle relazioni diplomatiche non basta da sola a far diventare n. lo Stato contro il quale è stato compiuto questo passo. Secondo le norme internazionali, la posizione di Stato n. viene attribuita, oltre che allo Stato stesso, anche ai suoi organi militari e alle persone giuridiche ad esso appartenenti per cittadinanza e nazionalità, ai beni di proprietà suoi e dei suoi cittadini. Sudditi n. sono anche coloro che si trovano nel territorio di uno Stato con il quale il loro Paese sia in guerra, oppure nel territorio occupato nel corso delle operazioni belliche. In entrambi i casi, il diritto internazionale prevede che si possano prendere nei confronti dei sudditi n. alcune misure restrittive, dovute a ragioni di sicurezza nazionale, che non debbono comunque mai ledere i loro diritti soggettivi. Se ai sudditi n. viene rifiutata l'autorizzazione a lasciare il territorio nazionale dello Stato belligerante, essi possono proporre ricorso; restando nel territorio dello Stato belligerante, i sudditi n. conservano generalmente la stessa capacità giuridica dello straniero in tempo di pace. Se sottoposti a lavoro obbligatorio, tale lavoro non può essere connesso con la condotta della guerra, e in ogni caso è regolato dalla stessa legislazione sociale applicabile ai cittadini dello Stato. Se per ragioni di assoluta necessità della sicurezza dello Stato belligerante, i sudditi n. sono assoggettati a internamento o a residenza obbligatoria, essi possono ricorrere a un competente organo giurisdizionale o amministrativo; le condizioni di internamento sono prescritte da precise norme analoghe a quelle relative ai prigionieri di guerra e sono tese ad assicurare alle persone colpite da tale provvedimento l'integrità fisica e morale. Sono vietati i trasferimenti forzati in massa o individuali (salvo quelli imposti dall'assoluta necessità di evacuare una zona, e che in ogni modo devono essere provvisori e avvenire con le opportune garanzie). Le misure restrittive prese contro i beni dei sudditi n. non possono mai giungere alla confisca e devono essere revocate non appena cessate le ostilità. Lo Stato occupante ha l'obbligo di rispettare la vita, l'onore, la proprietà privata e le convinzioni religiose del Paese occupato e deve in ogni caso consentire l'azione di assistenza e di controllo degli organismi umanitari internazionali in favore dei sudditi n. Dell'uomo considerato come individuo singolo in tutte le sue attività, indipendentemente dalle funzioni pubbliche che svolge nella vita sociale, politica ed economica: p. cittadino. ║ Contrapposto a pubblico, indica ciò che appartiene a singoli cittadini o è da loro gestito, creato, amministrato: ho studiato in un liceo p. ║ Diritto p.: che con il diritto pubblico costituisce il diritto positivo di uno Stato e che è formato da diritto civile e diritto commerciale. ║ Scrittura p.: V. SCRITTURA. ║ Documento p.: documento redatto da notai senza avere, però, solennità formale. ║ Non pubblico, in quanto riservato a un numero ristretto di persone: i funerali vennero svolti in forma strettamente p. ║ Persona senza incarichi pubblici, considerata come singolo cittadino: la fiera è aperta agli operatori del settore e non ai p. ║ Con valore neutro, il settore di attività contrapposto a politico e a pubblico: il presidente ha dimostrato la sua irreprensibilità sia nel politico sia nel p. Foglio di carta più o meno ampio, che si affigge sui muri delle strade, per render noto a tutti ciò che vi è stampato (avvisi, ordinanze, programmi politici, battute polemiche, ecc.). ║ Avviso o annuncio pubblicitario su foglio, o cartellone, spesso con disegni a colori vivaci atti a richiamare l'attenzione del pubblico; si espone sui muri delle città, entro riquadri a ciò predisposti, lungo autostrade, ecc. Le tecniche di esecuzione e di stampa possono essere molto varie. Le tecniche tipografiche più utilizzate sono la litografia e la serigrafia. Generalmente si distingue fra i m. pubblicitari fra quelli che rivestono carattere periodico, come possono essere le locandine dei teatri o di altri locali pubblici che generalmente ripetono la disposizione, il tipo e il corpo dei caratteri allo scopo di rendere familiare il m. e selezionare immediatamente il potenziale interesse del pubblico, e il m. pubblicitario generico che non aspira a una costante grafica, ma bensì a soluzioni capaci di attrarre l'attenzione del più vasto pubblico possibile. Storicamente il m. nasce in Francia verso il 1830 e viene inizialmente stampato in bianco e nero. Più tardi si fanno i primi tentativi di stampa a colori; immediatamente l'esigenza di utilizzare toni inediti, rispetto alle tinte fondamentali offerte dagli inchiostri litografici, porta numerosi artisti a interessarsi ai problemi connessi alla stampa pubblicitaria e fra gli altri ricordiamo Paul Gavarni e Honoré Daumier. Ma l'esempio più noto di questa collaborazione rimane quello di Toulouse Lautrec con i suoi famosi m. per il Moulin Rouge. Anche in Italia numerosi furono gli artisti impegnati in questo particolare tipo di ricerca grafica e fra gli altri: Ballester, Corbella, Meltlicowich, Poercheddu, e più tardi Cappiello, Codognato, Mazza, Dal Monte, Dudovich, Sacchetti. Interessanti le esperienze del gruppo neocubista di De Pero cui collaborarono Chessa, Prampolini, Puppo e altri artisti usciti dall'esperienza futurista. Fra gli artisti francesi che hanno collaborato alla creazione di bozzetti per m. pubblicitari ricordiamo Cassandre e Siné. Famosi grafici pubblicitari sono stati inoltre i tedeschi Binder e Roth Dorland e il giapponese Ochi Huroschi. Alla più recente produzione pubblicitaria italiana hanno collaborato artisti quali Testa, Motta, Grignani, Nizzoli e lo svizzero Max Huber. ║ Programma politico o culturale lanciato da partiti o da gruppi o da correnti. • Comm. - M. del carico: documento doganale del quale debbono essere provviste le navi e gli aeromobili provenienti dall'estero per ottenere libera pratica; m. di partenza: documento doganale del quale debbono essere munite le navi e gli aeromobili in partenza dai porti o dagli aeroporti dello Stato per ottenere l'autorizzazione alla partenza. • Fin. - Nel mercato finanziario, m. di emissione: il programma che una società emittente di un prestito obbligazionario deve compilare e rendere di pubblica ragione. Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z |
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